Togli ogni dubbio, un mutuo è una cosa semplice
Le domande e le risposte ai dubbi più comuni!
Cos’è un mutuo?
Il mutuo è il principale contratto di prestito, e consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell’obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro.
L’abc del mutuo
1. Il mutuo: caratteristiche generali
Il mutuo (disciplinato dall’art. 1831 del Codice Civile) è un contratto reale attraverso il quale una parte, detta mutuante, consegna all’altra, detta mutuataria, una somma di denaro, che quest’ultima si obbliga a restituire successivamente, in un arco temporale più o meno lungo, attraverso la corresponsione di una somma di denaro aumentata di una quota d’interessi, commisurata all’estensione dell’intervallo temporale entro il quale avviene il rimborso.
Una delle finalità principali per cui il mutuo viene concesso è legata all’esigenza di liquidità per finanziare l’acquisto di un immobile.
Le compravendite assistite da mutuo avvengono di fronte al notaio con la presenza di acquirente, venditore dell’immobile e funzionario della banca che eroga il mutuo. Il notaio è chiamato a pubblicare due atti, uno relativo al rogito di trasferimento della proprietà dell’immobile, l’altro collegato all’atto di mutuo tra la banca e l’acquirente, con in allegato il piano di rimborso del finanziamento.
Con l’atto di mutuo la banca presta al mutuatario una somma di denaro a fronte di una garanzia di restituzione rappresentata dall’immobile oggetto di acquisto, sul quale viene iscritta la cosiddetta “ipoteca” a favore della banca.
L’ipoteca è una forma di garanzia che conferisce alla banca il diritto di disporre dell’immobile in caso di mancato rimborso del mutuo da parte del mutuatario.
L’ipoteca non limita né l’utilizzo né il godimento dell’immobile da parte del mutuatario ma rappresenta un vincolo nel caso in cui questo decida di venderlo.
2. Le modalità di rimborso del mutuo
Il rimborso del mutuo avviene sulla base di un piano di ammortamento accettato dal mutuatario in sede di atto di mutuo in cui sono definiti gli importi delle rate di mutuo.
Ogni rata è normalmente composta di una quota di capitale (capitale che viene restituito alla banca) e di quota interessi (interessi di remunerazione del capitale prestato dalla banca).
Vi sono diversi tipi di piano di ammortamento; il più comune è il così detto piano di ammortamento alla francese, che prevede rate successive composte da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti.
L’effetto sulla rata dei tassi d’interesse è quindi maggiore nel primo periodo del piano di ammortamento e successivamente tende a diminuire, influendo sempre meno sulla composizione della rata.
La scadenza della rata è tipicamente mensile, anche se diverse banche offrono rate con scadenze trimestrali o semestrali. Il pagamento della rata del mutuo normalmente coincide con la fine del mese. Nel intercorrente fra la stipula dell’atto di mutuo e il giorno in cui avviene effettivamente il rimborso della prima rata (con l’avvio del piano di ammortamento vero e proprio) la banca matura interessi sul capitale erogato.
Questo periodo detto di pre-ammortamento tecnico, fa si che il mutuatario debba pagare una singola rata del piano di ammortamento riportato in allegato all’atto di mutuo. Per ridurre al minimo l’importo di questa prima “ratina” di solo interessi è consigliabile stipulare l’atto di mutuo a ridosso del giorno di addebito della prima rata del piano di ammortamento.
3. Mutui e tipologie di tasso
L’ importo della rata del mutuo è determinato dalla somma erogata, dalla durata del mutuo e dal tasso di interesse pagato alla banca. Quest’ultimo viene espresso in termini percentuali su base annua (per es. mutuo con 3,5% di interessi annuali).
I tassi di interesse oggi più utilizzati sono tasso fisso e tasso variabile. Solo negli ultimi anni, a fronte della crescita del mercato immobiliare e della crescente attenzione rivolta dagli istituti di credito alla clientela, si è assistito ad un forte proliferare di tipologie di tasso e piani di rimborso.
Vediamo assieme nel dettaglio le caratteristiche principali delle tipologie di tasso più comuni:
Tasso fisso: quando si stipula un mutuo a tasso fisso la rata rimane fissa per tutto il periodo di rimborso del finanziamento.
Il tasso fisso che determina il piano d’ammortamento è costruito come somma tra l’IRS (tasso di riferimento per tassi fissi) e lo spread (il margine di guadagno della banca) oppure viene comunicato dagli Istituti di credito come tasso “finito” (calcolato già come somma IRIS e spread).
Tasso variabile: se si stipula un mutuo a tasso variabile l’importo della rata potrà variare da rata a rata (quindi mensilmente, trimestralmente o semestralmente). Il tasso variabile viene espresso come somma tra l’Euribor (tasso di riferimento per tassi variabili)e lo spread (il margine di guadagno della banca).
La variazione è dovuta alla variazione dell’indice Euribor utilizzato per la costruzione del tasso variabile.
Tasso misto: questo tasso prevede la possibilità di modificare durante il corso dell’ammortamento la tipologia di tasso applicato, da fisso a variabile e viceversa, ed in genere è a durate predefinite, per esempio ogni 2,3 o 5 anni.
Tasso variabile con Cap: il tasso variabile con Cap (dove cap sta per tetto massimo), permette di beneficiare di un tasso variabile -normalmente più basso rispetto al fisso- ma con la garanzia di un tetto massimo oltre il quale il tasso variabile non potrà mai salire a prescindere dalle condizioni del mercato dei tassi Euribor.
Per la costruzione del tasso variabile con tetto massimo le banche sono solite utilizzare uno spread più alto rispetto allo spread applicato ai classici mutui a tasso variabile.
Tasso variabile a rata costante e durata variabile: il tasso variabile a rata costante combina le caratteristiche del tasso variabile con quelle del tasso fisso.
La rata mensile da restituire è costante per tutta la durata del mutuo mentre a variare è la durata del mutuo che si allunga se i tassi d’interesse crescono e si accorcia quando accade il contrario.
L’allungamento della durata oltre quella originaria è normalmente definito in un termine massimo in contratto.
4. I termini chiave: Spread, Eurirs, Euribor
Il tasso di interesse applicato ad un mutuo, altresì definito tasso finito, è calcolato come somma tra l’indice di riferimento e uno spread, o percentuale di guadagno della banca.
Esemplificando, nel caso di un mutuo a tasso variabile, il tasso finito è dato dalla somma tra Euribor (o tasso BCE) più Spread, mentre per un mutuo a tasso fisso la somma avviene tra Eurirs e Spread.
Come richiedere il mutuo
Il processo di scelta e ottenimento del mutuo può sembrare complesso e oscuro.
In realtà basta conoscere i diversi passaggi e le loro implicazioni per affrontarli con tranquillità e gestire la propria richiesta di mutuo nel modo più pratico ed efficace.
La scelta della banca
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La richiesta di mutuo
Una volta individuata la banca occorre compilare con la massima precisione possibile la domanda di finanziamento in tutte le sue parti.
La domanda di mutuo, predisposta sotto forma di questionario, contiene le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti del finanziamento;
• la residenza
• l’occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;
• l’anzianità di servizio o di lavoro autonomo;
• il settore lavorativo/produttivo;
• se lavoratore dipendente: l’indicazione del datore di lavoro;
• il reddito netto mensile;
• la descrizione dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze;
• una dichiarazione di non avere debito ovvero di averne; in quest’ultimo caso occorre precisare
l’importo e l’identità dei creditori.
Il parere preliminare di fattibilità
I dati e le richieste contenuti nella domanda consentono alla banca di esprimere un primo parere di fattibilità sull’operazione di mutuo.
La concedibilità o meno (fattibilità dell’operazione) della somma richiesta dipende in generale dal concorso di più elementi.
Essi sono:
• il reddito netto del richiedente e dei suoi familiari (nucleo familiare) desunto dalla dichiarazione dei
redditi;
• il valore dell’immobile oggetto di finanziamento;
• la presenza di garanzie supplementari prestate da terzi (fideiussione).
Dall’esame dei dati sopra elencati la banca è in grado di esprimere un proprio “parere di fattibilità” che, se positivo, dà l’avvio alla fase successiva consistente nella richiesta della documentazione.
Uno dei principali elementi utilizzati dalla banca per determinare l’importo del mutuo è il cosiddetto rapporto “rata/reddito”: la rata del mutuo, calcolata ai valori del momento, non dovrebbe indicativamente superare il 35% del reddito netto mensile complessivo dei richiedenti.
I documenti da presentare
Ottenuto il parere di fattibilità sul finanziamento richiesto è necessario inoltrare alla banca tutta la documentazione necessaria per confermare quanto già dichiarato informalmente nella richiesta di mutuo.
La Banca provvede alla richiesta, anche per via e-mail, della seguente documentazione:
Lavoratori dipendenti
• dichiarazione del datore di lavoro dell’anzianità di servizio del dipendente;
• originale degli ultimi due cedolini dello stipendio e copia del modello CUD e copia del mod. 730 o
Unico.
Lavoratori autonomi o liberi professionisti
• copie degli ultimi due “Unico”;
• estratto della Camera Industria e Artigianato (C.C.I.A.A);
• se professionista, attestato di iscrizione all’Albo professionale cui appartiene.
Per tutti e a integrazione dei documenti sopra elencati
• certificato di nascita;
• certificato di stato civile oppure estratto dell’atto di matrimonio completo di tutte le annotazioni;
• nell’ipotesi di persone divorziate o separate legalmente; bisogna presentare copia della sentenza del
tribunale;
• copia della “promessa di vendita” o compromesso;
• planimetria in caso di acquisto dell’ immobile sia delle eventuali pertinenze (cartina, solaio, box);
• copia dell’ultimo atto di proprietà;
• estratti c/c bancari degli ultimi tre mesi.
La delibera del finanziamento
La banca, acquista la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali “l’acquisizione della “dichiarazione notarile preliminare” sul bene offerto in garanzia, nonché della “relazione tecnico-estimativa” redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento.
A delibera avvenuta la banca ne dà immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell’atto pubblico di finanziamento.
Finanziamento massimo
L’importo massimo finanziabile per l’acquisto di immobili, è in genere l’80% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell’ipoteca.
Mentre per i mutui di altre finalità, è in genere del 50% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell’ipoteca.
Il contratto di mutuo e la costituzione di ipoteca
Il contratto di mutuo è la fase conclusiva del procedimento iniziato con la sottoscrizione della proposta di acquisto e della promessa di vendita (compromesso).
Il mutuo viene stipulato davanti ad un notaio, presenti la Banca e il richiedente il finanziamento, e va redatto per atto pubblico.
Oggetto dell’atto è il trasferimento di una somma di denaro dalla banca al cliente, con l’assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di restituire alla banca altrettanto denaro.
Costituzione dell’ipoteca
Di norma, insieme all’atto di mutuo viene costituita l’ipoteca a favore della banca sulla unità immobiliare oggetto del finanziamento.
L’ipoteca costituisce la garanzia che tutela la banca e viene iscritta nei Pubblici Registri immobiliari per renderla pubblica.
Le banche richiedono l’iscrizione di un’ipoteca di primo grado per un valore superiore al finanziamento erogato.
L’ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato ma anche:
• gli interessi della misura concordata;
• gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate;
• le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto;
• i premi assicurativi.
L’ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni (se il mutuo dura di più occorre rinnovarla).
All’estinzione del mutuo, in base alla legge 40/2007 (Legge Bersani), la banca provvede automaticamente alla cancellazione dell’ ipoteca, senza costi per il cliente.
L’erogazione della somma mutuata
Al fine di snellire al massimo le procedure e gli oneri contrattuali (atto di quietanza, atto di annotazione, ecc.) si fa ricorso, nello stipulare un contratto di mutuo ipotecario, allo strumento del “contratto unico”.
Esso configura come un mutuo ove l’erogazione dell’intera somma data in prestito ha formalmente luogo contestualmente alla stipula dell’ atto; ma la somma viene pure contemporaneamente riversata dal cliente alla banca a titolo di deposito a garanzia dell’ iscrizione ipotecaria.
Nei dieci giorni successivi alla avvenuta iscrizione, tempo stabilito dalla legge per il consolidamento della ipoteca, la somma viene definitivamente riconsegnata al mutuatario.
Per semplificare e agevolare la transazione la banca in genere attiva il cosiddetto prefinanziamento:
rende cioè immediatamente disponibile la somma, sulla quale verranno pagati gli interessi per i giorni trascorsi dall’ erogazione al completamento della pratica notarile di ipoteca.
Esistono banche che erogano il mutuo contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Quanti tipi di mutuo esistono?
I mutui si differenziano principalmente per le diverse tipologie di tasso d’interesse applicato.
I tassi di interesse comunemente applicati sono: “fisso” o “variabile”, ma esistono anche altre tipologie di tasso: il tasso “misto”, il tasso “cap rate”.
I mutui possono inoltre differenziarsi per le modalità di rimborso. le principali sono: a durata e rata costanti, a durata costante e rata variabile, a durata variabile e rata costante, a rimborso flessibile.
Chi può ottenere un mutuo? Quali criteri adottano le banche per concedere un mutuo?
Chi richiede un mutuo deve dimostrare alla banca di essere in grado di poter restituire la somma ottenuta in prestito.
La banca valuta quindi tramite la cosiddetta “istruttoria” il richiedente, la sua “capacità di credito” e il bene immobile su cui si iscriverà l’ipoteca. Come criterio indicativo, per le banche la rata mensile non dovrebbe essere superiore ad un terzo del reddito familiare netto mensile del richiedente, ma la valutazione può cambiare a seconda del reddito e della banca.
Per capire che mutuo potresti ottenere e a quali condizioni i consulenti millemutui sono a tua disposizione per aiutarti con tutte le informazioni che desideri.
Quali sono i documenti da presentare?
Ogni banca ha le sue procedure. in generale, comunque, i documenti da presentare sono:
Lavoratori dipendenti:
• dichiarazione del datore di lavoro dell’anzianità di servizio del dipendente;
• originale dell’ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello cud (in alternativa copia del
mod.730 o “unico”).
Lavoratori autonomi o liberi professionisti:
• copie del modello “unico”;
• estratto della camera di commercio industria e artigianato (c.c.i.a.a.);
• se professionista, attestato di iscrizione all’ albo cui appartiene.
Per tutti e ad integrazione dei documenti sopra elencati:
• certificato di nascita;
• certificato di stato civile oppure estratto dell’atto di matrimonio completo di tutte le annotazioni.
L’estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i
coniugi. Nell’ipotesi di persone divorziate o separate legalmente, bisogna presentare copia della
sentenza del tribunale;
• copia della “promessa di vendita” o “compromesso”;
• planimetria, con l’indicazione della proprietà confinanti sia dell’immobile che delle eventuali
pertinenze (cantina, solaio, box);
• copia dell’ultimo atto di acquisto dell’immobile;
• estratti c/c ultimo trimestre.
Quanto può durare un mutuo?
La legge esige che la durata di un mutuo sia media o lunga.
La durata minima è 5 anni, mentre quelle più comunemente applicate vanno dai 10 ai 30 anni.
Perchè l’atto di mutuo si formalizza davanti ad un notaio?
L’atto di concessione del mutuo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico, cioè davanti ad un notaio. questa formalità è richiesta dalla legge, sia per poter iscrivere l’ipoteca sull’immobile, sia per attribuire all’atto pubblico il requisito di “titolo esecutivo”.
Cos‘è la rata? Cos’è un piano di ammortamento?
Le rate rappresentano le parti in cui viene divisa la quantità di interessi e capitale dovuta per l’ammortamento (estinzione graduale) del debito. le rate vanno versate a intervalli determinati e per lo più uguali nel tempo e costituiscono il cosiddetto piano di ammortamento.
Ogni rata ha dunque due componenti: restituzione del capitale e pagamento degli interessi. il rapporto fra i due elementi che compongono le singole rate varia continuamente e la riduzione del capitale avviene in modo progressivo: inizialmente si pagano sopratutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Cosa sono gli interessi? Come si calcolano? Cosa è lo "Spread"?
L’interesse è il compenso che si paga per il prestito di un capitale, in misura percentuale e con riferimento generalmente all’anno.
Per determinare il tasso d’interesse applicato ai mutui le banche utilizzano dei tassi di riferimento (i principali sono l’Euribor e l’Eurirs) ai quali sommano una percentuale (detta “Spread”) che oscilla mediamente tra l’1% e il 3%
Conviene più il tasso fisso o quello variabile?
La scelta tra i diversi tipi di tasso (fisso, variabile, misto, etc) dipende, oltre che dalle offerte disponibili, dalle esigenze del richiedente il mutuo e dalle sue personali conoscenze finanziarie.
Puoi approfondire i criteri che possono indirizzare la scelta contattando direttamente un consulente millemutui.
Cosa vuol dire "Cap"?
Il mutuo “Cap” è un mutuo a tasso variabile con un limite massimo predeterminato oltre il quale il tasso d’interesse non potrà mai salire, anche se i tassi di mercato dovessero superarlo.
A tale garanzia corrisponde in genere uno spread applicato più elevato che per il tasso variabile normale.
Cosa si intende per accollo di un mutuo?
Si ha accollo di un mutuo quando si subentra nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato.
L’accollo del mutuo assistito da ipoteca è aperto all’adesione delle banche creditrici che normalmente non liberano il mutuatario originario: l’accollo in questione ha carattere cumulativo e non liberatorio; ciò significa che responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario che il subentrante.
Va pure sottolineato come le banche possano anche non aderire all’accollo nell’ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta.
Cosa si intende per sostituzione e surrogazione di un mutuo?
La sostituzione del mutuo può essere realizzata con due soluzioni alternative: il mutuo di sostituzione e la surrogazione. Con il mutuo di sostituzione si stipula un nuovo mutuo con una nuova banca.
Con la surrogazione, nota anche come surroga o portabilità, si “trasferisce” il proprio mutuo da una banca ad un’altra, con la possibilità di modificare i parametri del mutuo stesso.
Che cosa è l’ipoteca? A cosa serve?
L’ipoteca è una forma di garanzia per il creditore.
Essa infatti attribuisce un diritto di prelazione sul bene, che vale a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza.
L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione in pubblici registri e si estende sull’intero bene che ne è oggetto. il bene rimane in godimento del proprietario (lo può cioè liberamente usare). se il debito manca o finisce, anche l’ipoteca si estingue.
L’ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue “pertinenze” (ad es. un garage).
La banca può chiedere altre garanzie oltre all‘ipoteca. Cos’è la fideiussione?
Se il finanziamento è nel limite dell’80% esso può essere assistito, oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra garanzia supplementare reale o personale (fideiussione, pegno ecc.) che sia ritenuta idonea e necessaria dalla banca mutuante.
La garanzia aggiuntiva il più delle volte viene rilasciata da un soggetto diverso dal mutuatario a garanzia dell’esatto adempimento a restituire il debito contratto da quest’ultimo.
Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni ed il rapporto nasce e si stringe tra quest’ultimo e la banca creditrice; anche se – come accade di frequente – esso è preceduto da un’intesa tra debitore e fideiussore.
La fideiussione ha natura accessoria, il che significa che non è valida se non è valido il contratto principale: il mutuo. il fideiussore, quindi, può opporre al creditore-banca tutte le eccezioni che spettano al mutuatario.
La volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa per iscritto.
E’ possibile restituire anticipatamente in tutto in parte il mutuo?
La possibilità di restituzione anticipata del finanziamento è riconosciuta dalla legge.
La banca solitamente stabiliva un compenso (penale) a carico del mutuatario in relazione al capitale restituito anticipatamente.
Per effetto della legge 40/2007 (legge Bersani), ai mutui stipulati per determinate finalità dal 2 febbraio 2007 non si applicano penali, mentre per quelli precedenti le penali sono state ridotte.
Quale è l’importo massimo che può essere richiesto?
L’importo massimo finanziabile è l’80 % del valore di mercato del bene immobile oggetto dell’ipoteca.
Quali sono le spese che incidono sul mutuo?
Il mutuatario è tenuto a corrispondere, oltre agli interessi pattuiti, anche le spese di istruttoria della pratica, le spese di perizia, le spese notarili, il costo dell’imposta sostitutiva e i costi assicurativi.
Esistono agevolazioni fiscali per chi fa un mutuo?
La stipula di un mutuo per l’acquisto genera un risparmio fiscale, in quanto gli interessi passivi pagati vengono portati in riduzione dell’irpef dovuta dal contribuente.
E’ possibile ottenere un mutuo integrativo?
E’ stata ammessa la possibilità per le banche di concedere finanziamenti integrativi, nell’ipotesi in cui si è in presenza di un mutuo già esistente e di precedenti iscrizioni ipotecarie.
In questo caso l’importo concedibile (limite di finanziabilità) è determinato dalla differenza tra il valore dell’immobile e dell’ipoteca già iscritta; tale differenza costituirà infatti il valore massimo di ipoteca (di secondo grado, quindi di minor garanzia per la banca) ancora iscrivibile sull’immobile e determinerà di conseguenza anche l’importo massimo del mutuo (sulla base della percentuale di ipoteca richiesta dalla singola banca).
Si tenga presente che, proprio per la minore garanzia rappresentata dall’ipoteca di secondo grado, molte banche preferiscono tenere un margine di garanzia tra il valore dell’immobile e il valore complessivo delle ipoteche iscritte, quindi in tali casi il mutuo integrativo potrebbe essere concesso per importi ancora più limitati o non concesso affatto.
Più facile l’ottenimento di un mutuo integrativo se la banca erogante è la stessa del primo mutuo: è infatti probabile che la banca tenga conto anche della parte di mutuo già rimborsata.
Infine occorre ricordare che un mutuo integrativo non gode dei vantaggi delle detrazioni fiscali per gli interessi passivi, detrazione che spetta solo per il primo mutuo acceso su una prima casa.
La nuova tassazione sulle compravendite
Imposta di registro
Dal 1° Genaio 2014 cambia l’aliquota dell’imposta di registro applicata ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, Dpr 131/1986), secondo questo schema:
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.
Se il trasferimento riguarda case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ci siano le condizioni “prima casa” (nota II-bis dell’articolo 1).
In relazione agli atti relativi ai trasferimenti appena descritti:
- l’imposta di registro non può essere inferiore a 1000 €;
- tutti gli atti e le formalità conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il
catasto ed i registri immobiliari sono esenti dallimposta di bollo, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie; - si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro l’una;
- sono abrogate tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Imposta ipotecaria e catastale
Dal 1° gennaio 2014 è aumentato a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2013.
Venditore | Tipo di fabbricato | Iva (*) | Registro (**) | Imposta ipotecaria e catastale |
Privati, società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuano l’operazione in regime d’impresa |
Prima casa | Fuori campo | 2% | 50 + 50 euro |
Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso |
9% | |||
Imprese di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dalla fine dei lavori |
Prima casa | 4% | 200 euro | 200 + 200 euro |
Abitazioni non prima casa | 10% | |||
Abitazioni lusso | 22% | |||
Imprese di costruzione o ristrutturazione, oltre 5 anni dalla fine dei lavori |
Prima casa | Esente (***) | 2% | 50 + 50 euro |
Abitazione non prima casa, comprese quelle di lusso |
9% |
(*) Imposta applicata sul prezzo di vendita.
(**)Imposta applicata sul valore catastale ma il tributo minimo è in ogni caso di mille euro.
(***) Per le cessioni effettuate dal 26 giugno 2012 l’impresa può optare per l’imponibilità Iva.